Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di vendita e consegna

Validità delle condizioni generali di vendita e consegna

Le offerte del fornitore (enwitec electronic GmbH), l’accettazione degli ordini e tutte le consegne avvengono esclusivamente sulla base delle seguenti “Condizioni generali di vendita e consegna”.

Le presenti “Condizioni generali di vendita e consegna” si applicano qualora l’acquirente sia un imprenditore (§ 14 BGB, Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.

Salvo diversamente concordato, si applicano le condizioni generali di vendita e consegna nella versione valida al momento dell’ordine dell’acquirente o nell’ultima versione comunicatagli per iscritto.

Si respingono espressamente eventuali condizioni di acquisto o altre condizioni divergenti dell’acquirente; esse non vincolano il fornitore anche se questi non le contesta nuovamente al momento della stipula del contratto. Diverso è il caso in cui il fornitore accetti espressamente per iscritto la validità delle condizioni dell’acquirente.

Offerta e conclusione del contratto

  1. Le offerte del fornitore sono soggette a modifiche e subordinate alla conferma scritta del fornitore, salvo diversamente specificato per iscritto. L’accettazione degli ordini effettuati dai rappresentanti è soggetta a riserva e richiede anch’essa la conferma scritta del fornitore.
    I documenti relativi a un’offerta, quali immagini, disegni e indicazioni di peso, nonché descrizioni dettagliate, hanno solo valore indicativo e servono a descrivere e definire in modo approssimativo l’oggetto della fornitura. Lo stesso vale per le indicazioni relative alle prestazioni e al consumo. Queste indicazioni non costituiscono una garanzia della qualità o della durata dell’oggetto della fornitura. Il fornitore si riserva il diritto di modificare le dimensioni e il peso dell’oggetto della fornitura fino al momento della consegna.
  2. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà e il diritto d’autore su tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e gli altri documenti, nonché sui prospetti e sui cataloghi. Qualsiasi utilizzo al di fuori del contratto di base, così come la trasmissione a terzi, richiede l’esplicito consenso scritto del fornitore.
  3. Le merci che il fornitore deve consegnare e l’entità dei servizi da prestare possono essere concordati in modo più dettagliato mediante un contratto individuale tra il fornitore e l’acquirente. Salvo diversamente concordato con l’acquirente nel contratto individuale rispetto alle seguenti disposizioni, le presenti “Condizioni generali di vendita e consegna” si applicano a integrazione del contratto individuale. Il fornitore si riserva il diritto di integrare o ampliare i servizi, nonché di aggiungere nuovi servizi e, in tali casi, di integrare di conseguenza le “Condizioni generali di vendita e consegna” e le descrizioni dei servizi a cui si fa riferimento nelle “Condizioni generali di vendita e consegna”.
  4. Nel caso della produzione e della fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici per il committente, i seguenti servizi non rientrano nei servizi del fornitore: la fornitura di un allacciamento alla rete per il collegamento dei beni, l’esecuzione delle misure necessarie per ottenere un allacciamento alla rete, l’installazione e la messa in funzione dei beni, il funzionamento o la manutenzione e la riparazione dei beni, l’elaborazione dei pagamenti per il funzionamento e l’utilizzo dei beni.

Prezzi e pagamenti

  1. I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballaggio, trasporto e assicurazione, e non sono validi per ordini successivi.
    I costi di imballaggio vengono calcolati separatamente, mentre quelli di trasporto e assicurazione vengono calcolati in base alle spese effettivamente sostenute e previo accordo.
    I contratti quadro non sono interessati da queste disposizioni; le relative condizioni vengono concordate separatamente.
  2. I prezzi si basano sui costi di produzione al momento della conferma scritta da parte del fornitore. Se tali costi di produzione aumentano fino al momento della consegna a causa di un aumento delle imposte, dei prezzi delle materie prime, dei materiali ausiliari, dell’energia, dei trasporti o dei salari, il fornitore ha il diritto di adeguare il prezzo concordato. Da tale aumento di prezzo non può derivare alcun diritto di recesso da parte dell’acquirente.
  3. Se il termine di consegna concordato supera i quattro mesi dalla stipula del contratto o se la consegna avviene effettivamente per motivi imputabili al committente solo dopo più di quattro mesi dalla stipula del contratto, il fornitore ha il diritto di addebitare il prezzo in vigore alla data di esecuzione della consegna.
  4. Il prezzo di fornitura concordato, maggiorato dell’IVA prevista dalla legge, è esigibile al ricevimento della fattura, salvo diversamente concordato. I pagamenti ai rappresentanti del fornitore non sono ammessi senza una procura scritta per l’incasso. In caso di più fatture in sospeso, i pagamenti vengono prima imputati ai crediti più vecchi; se sono già stati sostenuti costi e interessi, i pagamenti vengono prima imputati ai costi, poi agli interessi e infine alla prestazione principale, sempre in base alle fatture più vecchie.
  5. La ritenzione e la compensazione sul prezzo di acquisto sono ammesse solo in caso di crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Il committente è autorizzato ad esercitare il diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua controprestazione si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
  6. Salvo diversamente concordato per iscritto, gli importi delle fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

ritardo

  1. In caso di superamento dei termini di pagamento o di dilazione successiva, verranno addebitati gli interessi legali.
  2. Se l’acquirente non onora un assegno o se il fornitore viene a conoscenza di un significativo peggioramento della situazione finanziaria dell’acquirente che compromette il diritto al pagamento, l’intero debito residuo diventa esigibile.
    Se l’intero debito residuo non viene pagato immediatamente, il diritto d’uso dell’acquirente sull’oggetto della fornitura decade.
    Il fornitore ha il diritto di riprendere possesso dell’oggetto della fornitura senza rinunciare ai propri diritti fino al loro soddisfacimento o di recedere dal contratto. Se tali circostanze vengono a conoscenza dopo la conclusione del contratto ma prima dell’esecuzione della consegna, il fornitore può rifiutare la sua prestazione e richiedere l’effettuazione del pagamento contestualmente alla consegna, anche se sono state concordate altre condizioni e termini di pagamento; in alternativa, il fornitore può richiedere la costituzione di una garanzia.
  3. Se il committente non adempie ai propri obblighi di pagamento anche dopo aver ricevuto un sollecito con la fissazione di un termine adeguato per il pagamento, il fornitore ha il diritto di riprendere possesso dell’oggetto della fornitura o di recedere dal contratto. In caso di pagamento rateale, il fornitore può recedere dal contratto per ritardo nel pagamento da parte del committente alle condizioni previste dalla legge.
  4. In caso di recesso dal contratto, il fornitore ha inoltre il diritto di richiedere un risarcimento danni in sostituzione della prestazione o il rimborso delle spese sostenute inutilmente, qualora il fornitore abbia preventivamente fissato all’acquirente un termine adeguato per l’adempimento senza ottenere alcun risultato. Qualora il fornitore richieda un risarcimento danni in sostituzione della prestazione, ha il diritto di addebitare come risarcimento forfettario il 25% del prezzo di acquisto concordato senza alcuna detrazione.
    Il fornitore è libero di dimostrare e far valere un danno maggiore, mentre il committente è libero di dimostrare che il danno non è stato subito affatto o è stato notevolmente inferiore al forfait richiesto.
    Ciò vale anche se il committente è in mora non solo con il pagamento, ma anche con l’accettazione della merce o con qualsiasi altro obbligo di collaborazione.
  5. Se il recesso dal contratto avviene dopo la consegna della merce, il fornitore ha diritto, oltre alla restituzione della merce, al rimborso del corrispettivo per l’uso della stessa; tale diritto sussiste indipendentemente dal diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute inutilmente.
  6. Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di consegna diretta al cliente finale da parte del fornitore su richiesta dell’acquirente.
  1. tempo di consegna
  1. La consegna e i tempi di consegna, o eventualmente il ritiro da parte dell’acquirente, vengono concordati separatamente.
  2. Il termine di consegna decorre dal giorno dell’invio della conferma d’ordine e si considera rispettato se la merce ha lasciato lo stabilimento entro la scadenza del termine di consegna. Il termine di consegna si prolunga in misura adeguata in caso di misure nell’ambito di vertenze sindacali, in particolare scioperi e serrate, nonché in caso di impedimenti imprevisti, quali ad esempio interruzioni dell’attività, carenza di materie prime, perturbazioni del traffico ecc. che esulano dal controllo del fornitore, nella misura in cui tali impedimenti abbiano un’influenza comprovata sulla realizzazione o sulla consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche se le circostanze si verificano presso fornitori o subfornitori.
  3. Il fornitore non è responsabile delle circostanze sopra descritte anche se queste si verificano durante un ritardo già esistente.
  4. Il rispetto dei termini di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’acquirente, in particolare la presentazione di eventuali certificati o autorizzazioni ufficiali. In caso contrario, i tempi e i termini di consegna saranno prorogati in misura adeguata.

Spedizione

La consegna della merce avviene franco fabbrica come luogo di adempimento per la consegna e un eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce viene spedita ad un altro luogo di destinazione (vendita per corrispondenza). Tutte le spedizioni vengono effettuate a discrezione del fornitore a spese dell’acquirente.
La scelta del tipo di spedizione è riservata al fornitore; dalla scelta effettuata non possono derivare diritti nei confronti del fornitore.

Spedizione all’estero

Le spedizioni all’estero sono soggette, se del caso, a condizioni generali di vendita aggiuntive per l’esportazione e ad altri accordi speciali aggiuntivi.
Inoltre, si applicano gli Incoterms® 2020; il fornitore è libero di ricorrervi.

Trasferimento del rischio e accettazione

  1. Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al momento della consegna della merce al trasportatore, indipendentemente dal fatto che il trasportatore sia stato incaricato dal fornitore o dall’acquirente, anche in caso di consegne parziali o se il fornitore ha assunto altri servizi, fatti salvi eventuali accordi diversi.
  2. Se la spedizione, che può essere effettuata a scelta del fornitore tramite ferrovia o spedizioniere, subisce ritardi a causa di circostanze imputabili al committente, il rischio passa al committente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione; tuttavia, il fornitore è tenuto, su richiesta e a spese del committente, a stipulare le assicurazioni da questi richieste. Gli articoli consegnati devono essere accettati dal committente, anche se presentano difetti irrilevanti, fatti salvi i diritti di cui al punto IX.
  3. Sono ammesse consegne parziali, purché siano ragionevoli per il committente.
  4. Se il ricevimento della merce da parte dell’acquirente subisce ritardi, il rischio passa all’acquirente a partire dall’offerta effettiva della prestazione da parte del fornitore.
  5. Se il fornitore sostiene costi aggiuntivi a causa del ritardo nell’accettazione da parte dell’acquirente, può richiederne il rimborso all’acquirente.

garanzia

  1. In caso di difetti nella consegna, questi devono essere segnalati dall’acquirente in modo conforme ai §§ 377, 381 HGB (Codice commerciale tedesco). Il fornitore non è responsabile per difetti che l’acquirente conosce al momento della stipula del contratto o che ignora per grave negligenza (§ 442 BGB, Codice civile tedesco).
  2. I difetti saranno eliminati a discrezione del fornitore oppure gli articoli difettosi saranno sostituiti con nuovi articoli privi di difetti; le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore. Il fornitore si riserva il diritto di effettuare due (2) tentativi di adempimento successivo.
  3. Dei costi diretti derivanti dalla riparazione o dalla sostituzione, il fornitore si fa carico dei costi del pezzo di ricambio, nella misura in cui il reclamo risulti giustificato.
  4. La riparazione della merce difettosa viene effettuata presso la sede del produttore. Le spese di smontaggio e rimontaggio, trasporto, imballaggio ecc. sono a carico dell’acquirente.
  5. Le garanzie del produttore fornite nell’ambito della consegna, così come i certificati di conformità e/o di innocuità del produttore, non costituiscono una garanzia propria del fornitore né un accordo contrattuale sulla qualità da parte del fornitore.
  6. Il fornitore non si assume alcuna garanzia per i componenti del prodotto forniti dal committente in caso di transazioni commerciali che non coinvolgono un consumatore.
  7. In caso di difetti irrilevanti, nonché di usura naturale, è esclusa qualsiasi garanzia.
  8. Sono esclusi in particolare i diritti di regresso dell’acquirente qualora questi abbia stipulato con il proprio cliente accordi che vanno oltre i diritti di reclamo per difetti previsti dalla legge.
  9. Il fornitore non risponde dei danni causati, dopo l’accettazione, da un collegamento o un utilizzo improprio della merce.

Garanzia e responsabilità per risultati realizzati/sviluppati su misura

  1. A integrazione del punto IX, si applicano le seguenti disposizioni qualora il committente desideri che il fornitore realizzi specifiche individuali nella merce ordinata. Le specifiche individuali del committente diventano parte integrante dell’ordine. Qualora non siano state concordate specifiche individuali, si applicano le specifiche standard del fornitore.
  2. Il committente deve fornire al fornitore la documentazione e le informazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori. In particolare, il committente deve fornire informazioni dettagliate sulle modifiche tecniche alle specifiche standard e informazioni sui requisiti generali. Ciò comprende informazioni o documentazione relativa agli schemi elettrici di ciascun modello, compresi i dispositivi di controllo, al firmware attuale, ai lettori RFID utilizzati, a seconda del controller specifico, ai requisiti di collaudo e alle procedure di collaudo.
  3. Il committente rimane responsabile della revisione e della manutenzione della documentazione tecnica.
  4. Il committente deve procurarsi a proprie spese tutti i diritti necessari per le specifiche individuali da parte di terzi.
  5. Il fornitore non garantisce che la merce, una volta implementate le specifiche individuali, non violi diritti di proprietà industriale, diritti d’autore o altri diritti di terzi.

Il committente esonera il fornitore da tutte le rivendicazioni di terzi – comprese tutte le spese necessarie in relazione a tali rivendicazioni – che questi ultimi avanzano nei confronti del fornitore per violazione di diritti di proprietà industriale, diritti d’autore o altri diritti relativi alle prestazioni fornite dal fornitore per conto del committente, a meno che il committente non sia responsabile del vizio giuridico.

  1. Qualora le specifiche individuali dell’acquirente non fossero tecnicamente realizzabili, il fornitore non sarà responsabile della realizzabilità dell’ordine. Il fornitore concorderà con l’acquirente la realizzabilità dell’ordine.
  2. Queste disposizioni valgono anche nel caso in cui il fornitore ricorra ad aziende collegate o altri ausiliari per l’esecuzione e l’adempimento dell’ordine.

prescrizione

I diritti di garanzia cadono in prescrizione due anni dopo la consegna della merce.
Il termine legale si applica tuttavia quando la legge prescrive termini più lunghi per i diritti di garanzia per vizi materiali di edifici e cose destinate all’edilizia, per il diritto di regresso dell’acquirente ai sensi dei §§ 478, 479 del BGB (Codice civile tedesco) o per vizi di costruzione.
La prescrizione legale si applica inoltre in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, in caso di violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte del fornitore e di occultamento doloso del difetto.

Responsabilità per danni

  1. Il fornitore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge per il risarcimento dei danni, qualora il committente faccia valere diritti basati su dolo o colpa grave, compreso il dolo o la colpa grave di rappresentanti o ausiliari. Nella misura in cui al fornitore non venga imputata alcuna violazione intenzionale del contratto, la responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
  2. Il fornitore è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge in caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale. In tal caso, la responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
  3. Rimane invariata la responsabilità per lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica o alla salute; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
  4. Salvo diversamente specificato sopra, è esclusa qualsiasi responsabilità.

Riserva di proprietà

  1. Il fornitore si riserva la proprietà della merce fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto.

Il committente è tenuto a trattare con cura la merce, in particolare ad assicurarla a proprie spese contro incendio, acqua e furto al valore a nuovo. Eventuali lavori di manutenzione e ispezione devono essere eseguiti dal committente a proprie spese, in modo tempestivo e accurato.

  1. In caso di pignoramenti, sequestri o altri interventi da parte di terzi, il committente è tenuto a informare immediatamente per iscritto il fornitore, al fine di consentirgli di esercitare i propri diritti derivanti dalla riserva di proprietà.

In caso di violazione di tale obbligo, il committente è responsabile per eventuali perdite subite dal fornitore.

  1. Il committente ha il diritto di rivendere la merce nel corso della normale attività commerciale, ma cede sin d’ora al fornitore tutti i crediti pari al prezzo di acquisto lordo del credito che gli spettano dalla rivendita della merce. Ciò indipendentemente dal fatto che la merce venga rivenduta senza o dopo la lavorazione.

Anche dopo la cessione, il committente rimane autorizzato al recupero dei crediti; resta impregiudicata la facoltà del fornitore di rendere nota la cessione dei crediti e di procedere egli stesso al loro recupero. Ciò non avviene fintantoché il committente adempie ai propri obblighi di pagamento, non cade in mora e non viene presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di concordato o di insolvenza. In tal caso, l’acquirente è tenuto a fornire immediatamente al fornitore tutte le informazioni necessarie sui propri acquirenti, a consegnargli la documentazione necessaria e a consentirgli di rendere nota la cessione.

  1. La lavorazione o la trasformazione della merce da parte dell’acquirente viene sempre effettuata per conto del fornitore.
    Se la merce viene lavorata con altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest’ultimo acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore del proprio credito rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. La riserva di proprietà continua ad applicarsi integralmente all’oggetto risultante dalla lavorazione.

Il committente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della propria attività commerciale.

L’acquirente cede sin d’ora al venditore i propri crediti derivanti dalla rivendita di tali merci soggette a riserva di proprietà, indipendentemente dal fatto che le merci soggette a riserva di proprietà siano state rivendute allo stato grezzo o lavorate.

  1. Se la merce consegnata viene mescolata in modo inscindibile con altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest’ultimo acquisisce la proprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce acquistata rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione.
    Se la miscelazione avviene in modo tale che l’oggetto dell’acquirente è da considerarsi l’oggetto principale, l’acquirente trasferisce al fornitore la comproprietà in proporzione, l’acquirente conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà del fornitore per conto di quest’ultimo.
  2. Se la merce consegnata o gli oggetti o i beni da essa derivati vengono rivenduti dal committente o installati direttamente o modificati in un immobile di terzi, in modo tale da diventare parti integranti dell’immobile di terzi, i crediti dell’acquirente nei confronti del suo acquirente o di terzi che sostituiscono tali oggetti vengono trasferiti al fornitore a garanzia dei suoi crediti, senza che sia necessaria una dichiarazione di cessione specifica.
  3. Su richiesta dell’acquirente, il fornitore svincolerà le garanzie a lui spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta al fornitore.

Altro

  1. Il contratto rimane vincolante anche in caso di invalidità giuridica di singole disposizioni nelle sue parti restanti; la disposizione invalida sarà sostituita da una che si avvicini il più possibile all’intento economico.
  2. Il luogo di adempimento e il foro competente sono concordati presso la sede del fornitore, a condizione che l’acquirente sia un commerciante ai sensi di legge; il fornitore ha tuttavia la facoltà di intentare un’azione legale anche presso la sede dell’acquirente.
  3. Sämtliche Vereinbarungen zwischen Lieferer und Besteller sind schriftlich niederzulegen; Schriftform gilt auch für sämtliche Änderungen und/oder Nebenabreden vor oder nach Abschluss des Vertrages. Schriftform gilt insofern auch für eine Aufhebung dieser Schriftformklausel.
  4. Ai rapporti giuridici relativi al presente contratto si applica il diritto sostanziale tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

Condizioni generali di acquisto

  1. Informazioni generali – Ambito di applicazione
  1. Per tutti gli ordini, compresi quelli futuri, da noi effettuati, si applicano esclusivamente le nostre condizioni di acquisto; non riconosciamo condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, salvo che non le abbiamo espressamente accettate per iscritto. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, accettiamo senza riserve la consegna del fornitore.
  2. Le nostre condizioni di acquisto si applicano solo alle imprese ai sensi del § 310 comma 4 del Codice civile tedesco (BGB).
  3. Sono vincolanti solo gli ordini effettuati per iscritto; gli ordini effettuati verbalmente o telefonicamente richiedono una conferma scritta per essere considerati validi.
  4. Tutta la corrispondenza relativa al contratto deve essere inviata alla nostra azienda indicando il numero d’ordine.
  1. Accettazione dell’offerta – Conferma d’ordine – Documentazione dell’offerta
  1. Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro una settimana, trascorsa la quale non saremo più vincolati all’ordine/alla nostra offerta.
  2. La dichiarazione di accettazione può essere inviata anche tramite e-mail o fax.

Nella conferma d’ordine occorre sempre fare riferimento al numero d’ordine.

  1. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su immagini, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine; dopo l’evasione dell’ordine devono esserci restituiti senza che sia necessario richiederlo. Essi devono essere tenuti segreti nei confronti di terzi; a tal proposito si applica in via integrativa la sezione XII.
  2. Il fornitore è tenuto a riportare i dati del nostro ordine su tutti i documenti relativi all’ordine (bolla di consegna, fattura ecc.).
  3. Il fornitore non può apportare modifiche agli ordini senza il nostro consenso scritto; noi possiamo modificare i nostri ordini in qualsiasi momento, purché ciò sia ragionevole per il fornitore.
  4. In caso di insolvenza, incapacità di pagare ecc. del fornitore, possiamo recedere dal contratto; in caso di rapporti obbligatori di durata continuativa, in questi casi possiamo recedere dal contratto in via straordinaria.

Prezzi – Condizioni di pagamento

  1. Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante, a meno che il prezzo di listino al momento dell’esecuzione della prestazione non sia per noi più vantaggioso.
  2. Se al momento dell’ordine viene concordato che le componenti di prezzo relative alle materie prime saranno determinate sulla base di indici delle materie prime (ad es. valore di borsa LME) nell’ambito della clausola di adeguamento dei prezzi o del supplemento per l’aumento dei costi dei materiali o tramite una negoziazione orientata al mercato, le altre componenti di prezzo saranno considerate e negoziate separatamente dalle materie prime.
  3. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo include la consegna “franco domicilio”, compresi imballaggio e dazi doganali. Se l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è indicata separatamente nella conferma d’ordine o nella fattura, essa è inclusa nel prezzo. Possiamo richiedere al fornitore di ritirare e smaltire a proprie spese gli imballaggi dei beni acquistati; in caso contrario, la restituzione dell’imballaggio richiede un accordo speciale.
  4. Se l’installazione e/o il montaggio sono di competenza del fornitore, questi si fa carico, salvo accordi scritti, di tutte le spese accessorie sostenute, quali ad esempio spese di viaggio, fornitura di attrezzi e personale ecc.
  5. Possiamo elaborare le fatture solo se queste riportano il numero d’ordine indicato nel nostro ordine, in conformità con le specifiche ivi contenute; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
  6. Le fatture devono essere inviate separatamente subito dopo la consegna della merce, quindi non devono essere allegate alla spedizione. Alle fatture devono essere allegati gli elenchi di imballaggio, nonché le informazioni e i documenti concordati. Inoltre, sulle fatture deve essere indicato il nome del nostro responsabile della logistica.
  7. Salvo diversamente concordato per iscritto, paghiamo il prezzo di acquisto entro 14 giorni dalla consegna e dal ricevimento della fattura, con uno sconto del 3%, entro 30 giorni con uno sconto del 2% o entro 60 giorni al netto.
  8. Le fatture relative a prestazioni parziali saranno da noi pagate solo previo consenso scritto prima dell’esecuzione dell’intero ordine.
  9. Abbiamo diritto alla compensazione e alla ritenzione nei limiti previsti dalla legge. Siamo autorizzati a ridurre gli importi delle fatture del valore della merce restituita, nonché di eventuali spese e richieste di risarcimento danni.
  10. I diritti di compensazione e di ritenzione del fornitore valgono solo se sono stati accertati in modo incontestabile o sono stati stabiliti con sentenza passata in giudicato.
  1. tempo di consegna
  1. Il termine di consegna indicato nell’ordine, che deve essere preventivamente verificato con attenzione dal fornitore, è vincolante.
  2. Il fornitore è tenuto a comunicarci la spedizione della merce (conferma di spedizione).
  3. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora si verifichino o gli diventino note circostanze che indicano che il termine di consegna concordato non potrà essere rispettato.
  4. In caso di consegne di grandi dimensioni, la data di consegna deve essere comunicata con 3 giorni lavorativi di anticipo. Le spese sostenute dal fornitore a causa della mancata comunicazione preventiva sono a carico del fornitore stesso.

La consegna deve avvenire possibilmente nei seguenti orari:

Dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 16:30

Venerdì 7:00 – 12:00

Le consegne in altri orari devono essere concordate preventivamente per telefono.

  1. In caso di ritardo colposo nella consegna da parte del fornitore, siamo autorizzati a richiedere una penale pari allo 0,2% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo iniziato, ma non superiore complessivamente al 10% del valore della fornitura. Il fornitore non è tuttavia tenuto a risarcire il nostro mancato guadagno, a meno che non abbia superato tali termini di consegna di oltre dieci (10) giorni. Ci riserviamo il diritto di far valere altri diritti. In particolare, abbiamo il diritto di richiedere un risarcimento danni in sostituzione della prestazione e di recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole. Se richiediamo un risarcimento danni, il fornitore ha il diritto di dimostrarci che non è responsabile della violazione degli obblighi. L’accettazione di una consegna o prestazione ritardata non comporta la rinuncia al diritto al risarcimento.
  2. Le consegne parziali devono essere indicate come tali; siamo tenuti ad accettare consegne parziali solo se ciò è stato concordato per iscritto.
  3. Se la consegna avviene prima della data concordata, ci riserviamo il diritto di non accettare la merce e di rispedirla al mittente a spese e a rischio del fornitore.
  4. In caso di rapporti contrattuali continuativi, possiamo richiedere al fornitore la creazione di un magazzino di stoccaggio; lo stock di un magazzino di stoccaggio comprende almeno un ordine mensile.
  1. Trasferimento dei rischi – Documenti – Sistema di gestione della qualità
  1. Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna deve essere effettuata franco domicilio; i costi di imballaggio, dogana e spedizione sono a carico del fornitore.

Il rischio passa a noi al momento della consegna nel luogo di utilizzo indicato.

  1. La proprietà dell’oggetto acquistato passa a noi al momento della consegna.
  2. Il fornitore è tenuto a indicare con esattezza il nostro numero d’ordine su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di consegna; in caso contrario, non saremo responsabili per eventuali ritardi nell’elaborazione.

Tutti i documenti devono essere forniti in duplice copia; nelle bolle di consegna deve essere indicato con precisione il contenuto della spedizione (numero di pezzi, numero d’ordine, numero di colli ecc.).

  1. Il fornitore è tenuto a inviarci spontaneamente una dichiarazione di non doppio uso e una dichiarazione di fornitura a lungo termine in forma scritta per le merci consegnate.
  2. Il fornitore dispone di un sistema di gestione della qualità e dimostra la propria certificazione secondo la norma DIN EN ISO 9001:2015.

Su richiesta, il fornitore dimostra la qualità dei prodotti presentando i certificati di collaudo.

  1. Il fornitore è tenuto a trasmetterci tutti i documenti relativi alle sostanze pericolose presenti nelle merci, tra cui in particolare le dichiarazioni di conformità alla direttiva RoHS (2011/65/UE) e al regolamento REACH (1907/2006/CE).
  1. Esecuzione della prestazione
  1. Il fornitore garantisce il corretto funzionamento, la corretta esecuzione e la possibilità di utilizzo degli oggetti dell’ordine, in particolare il rispetto delle norme prescritte in materia di sicurezza operativa. Il fornitore è tenuto a trasmettere con ogni consegna anche i relativi documenti a dimostrazione della verifica e dell’omologazione del prodotto per l’utilizzo nella tecnologia di connessione CC.
  2. Il fornitore si impegna a informarci in modo esaustivo sui possibili rischi connessi all’uso dell’oggetto del contratto. Le cosiddette schede di sicurezza devono essere fornite senza richiesta.

Verifica dei difetti – Responsabilità per difetti

  1. Siamo tenuti a controllare la merce entro un termine ragionevole per verificare eventuali difformità qualitative e quantitative ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco); il reclamo è tempestivo se perviene al fornitore entro un termine di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della merce o, in caso di vizi occulti, dalla loro scoperta. A tal fine è sufficiente effettuare controlli a campione.
  2. Se il fornitore ha nascosto il difetto in modo doloso, non può invocare l’obbligo di controllo e reclamo ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco).
  3. Abbiamo diritto ai reclami legali per difetti senza alcuna limitazione; in ogni caso abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l’eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo prodotto. Ci riserviamo espressamente il diritto al risarcimento dei danni, in particolare al risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione.
  4. Abbiamo il diritto di provvedere noi stessi all’eliminazione dei difetti a spese del fornitore, qualora sussista un pericolo imminente o una particolare urgenza.
  5. Il termine di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio, salvo diversamente concordato o salvo che la legge non preveda termini più lunghi.

Rilevazione del difetto dopo la lavorazione e la consegna

  1. Se un difetto della merce si manifesta solo dopo la lavorazione e la consegna al cliente finale, abbiamo il diritto, oltre ai diritti derivanti dalla garanzia legale, anche senza fissare un termine, di richiedere l’adempimento successivo/l’eliminazione del difetto presso il cliente finale stesso e di provvedere all’eliminazione del difetto.
  2. Se il difetto segnalato e i costi da esso causati riguardano esclusivamente la merce acquistata dal fornitore, quest’ultimo si fa carico non solo dei costi di eventuale sostituzione o riparazione, ma anche dei costi aggiuntivi per il viaggio, l’intervento in loco e il materiale supplementare.
  3. Se il difetto è causato in parte dalla merce del fornitore e dai costi da essa generati, il fornitore si fa carico dei nostri costi relativi nella stessa percentuale.
  4. Inoltre, in caso di difetto di serie della merce, siamo autorizzati a rifiutare la ricezione dell’intera fornitura o, in caso di consegna parziale già effettuata, della restante fornitura, nonché a far valere i diritti di garanzia legali per l’intera fornitura. Si presume che si tratti di un difetto di serie se almeno il 10% della merce consegnata presenta lo stesso difetto o un difetto simile durante il periodo di garanzia.
  5. Responsabilità del prodotto – Esenzione – Copertura assicurativa di responsabilità civile
  6. Nella misura in cui il fornitore è responsabile di un danno al prodotto, è tenuto a manlevare la nostra azienda da richieste di risarcimento danni da parte di terzi alla prima richiesta, nella misura in cui la causa sia imputabile alla sua sfera di controllo e organizzazione e egli sia responsabile nei confronti di terzi.
  7. Nell’ambito della sua responsabilità per i danni ai sensi del paragrafo 1, il fornitore è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB (Codice civile tedesco) o dei §§ 830, 840, 426 BGB derivanti da o in relazione a un’azione di richiamo da noi effettuata. Per quanto possibile e ragionevole, informeremo il fornitore in merito al contenuto e alla portata delle misure di richiamo da attuare e gli daremo la possibilità di esprimere il proprio parere. Restano impregiudicati altri diritti legali.
  8. Il fornitore si impegna a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile sui prodotti con una copertura assicurativa pari a 5 milioni di euro per danni a persone/cose – forfettaria; qualora ci spettino ulteriori diritti al risarcimento dei danni, questi rimangono invariati. In singoli casi è possibile concordare coperture assicurative più elevate.
  1. diritti di proprietà intellettuale
  1. Il fornitore garantisce che la sua fornitura non viola alcun diritto di terzi all’interno della Repubblica Federale Tedesca.
  2. Qualora un terzo avanzi pretese nei nostri confronti a tale titolo, il fornitore è tenuto a manlevare la nostra azienda da tali pretese alla prima richiesta scritta; non siamo autorizzati a stipulare alcun accordo con il terzo, in particolare a concludere una transazione, senza il consenso del fornitore.
  3. L’obbligo di manleva del fornitore si riferisce a tutte le spese che ci derivano necessariamente dall’azione legale intentata da terzi o in relazione alla stessa; ciò include anche i costi di rappresentanza legale.
  4. Il fornitore deve assicurarsi contro tali rischi in misura adeguata e secondo gli usi correnti.
  5. Il termine di prescrizione è di dieci anni, calcolati a partire dalla stipula del contratto.
  1. Riserva di proprietà – Fornitura – Attrezzi
  1. Qualora forniamo dei pezzi al fornitore, ci riserviamo la proprietà degli stessi. La lavorazione o trasformazione da parte del fornitore avviene per nostro conto. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata insieme ad altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore del nostro oggetto (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
  2. Se il bene da noi fornito viene miscelato in modo inseparabile con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore del bene soggetto a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti miscelati al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che il bene del fornitore debba considerarsi il bene principale, si considera convenuto che il fornitore ci trasferisca la comproprietà proporzionale; il fornitore custodisce la proprietà esclusiva o la comproprietà per sé.
  3. Nella misura in cui i diritti di garanzia a noi spettanti ai sensi del comma 1 e/o del comma 2 superino il prezzo di acquisto di tutti i nostri beni soggetti a riserva di proprietà non ancora pagati di oltre il 10%, siamo tenuti, su richiesta del fornitore, a liberare i diritti di garanzia a nostra scelta.

Geheimhaltung

  1. Il fornitore è tenuto a mantenere il massimo riserbo su tutte le immagini, i disegni, i calcoli e gli altri documenti e informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L’obbligo di riservatezza rimane valido anche dopo l’esecuzione del presente contratto; esso decade se e nella misura in cui le conoscenze di produzione contenute nelle immagini, nei disegni, nei calcoli e in altri documenti forniti siano diventate di dominio pubblico.
  2. I terzi di cui il fornitore si avvale per l’adempimento degli obblighi contrattuali devono essere obbligati in modo corrispondente. In caso di violazione di tale obbligo, possiamo richiedere la consegna immediata e far valere il risarcimento dei danni.

Altro

  1. Se il fornitore è un commerciante, il foro competente è quello della nostra sede aziendale; siamo tuttavia autorizzati a citare in giudizio il fornitore anche presso il foro competente della sua sede aziendale.
  2. Salvo diversamente concordato, il luogo di adempimento per la consegna è la sede della nostra azienda.
  3. Il contratto rimane valido anche in caso di invalidità giuridica di singole disposizioni; la disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile all’intento economico perseguito.
  4. Tutti gli accordi tra il fornitore e noi devono essere messi per iscritto; la forma scritta vale anche per tutte le modifiche e/o gli accordi accessori prima o dopo la conclusione del contratto. La forma scritta vale anche per l’annullamento della presente clausola di forma scritta.
  5. Il contratto è soggetto esclusivamente al diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Condizioni generali di contratto per attività di riparazione/assistenza

Ambito di applicazione

Le condizioni generali di contratto si applicano alle attività di riparazione e assistenza svolte dal contraente enwitec electronic GmbH sia per le riparazioni e l’assistenza relative a impianti e dispositivi forniti direttamente dall’azienda stessa, sia per le riparazioni di impianti e dispositivi forniti al committente da terzi.

Di seguito verrà utilizzato esclusivamente il termine “riparazione”; tutte le condizioni si applicano anche ai servizi puri senza attività di riparazione.

  1. Conclusione del contratto
  1. Per quanto riguarda il contenuto del contratto e l’entità della riparazione da eseguire, fa fede esclusivamente la conferma d’ordine scritta del contraente.
  2. Se è presente una conferma d’ordine scritta non contestata, questa è determinante per il contenuto del contratto e l’entità della riparazione.
  3. Se l’oggetto della riparazione non è stato fornito dal contraente, il cliente è tenuto a segnalare eventuali diritti di proprietà industriale esistenti relativi all’oggetto; qualora il contraente non abbia alcuna responsabilità in merito, il cliente solleva il contraente da eventuali rivendicazioni di terzi derivanti da diritti di proprietà industriale.

Riparazione non eseguibile

  1. I servizi forniti per la presentazione di un preventivo, nonché le ulteriori spese sostenute e documentabili (tempo di ricerca degli errori pari al tempo di lavoro) saranno addebitati al cliente se la riparazione non può essere eseguita per motivi non imputabili al contraente, in particolare perché
  2. l’errore contestato non si è verificato durante l’ispezione,
  3. I pezzi di ricambio non sono disponibili,
  4. il cliente ha colposamente mancato l’appuntamento concordato,
  5. il contratto è stato risolto durante la sua esecuzione.
  6. L’oggetto della riparazione deve essere riportato allo stato originale solo su espressa richiesta del cliente e dietro rimborso delle spese, a meno che gli interventi effettuati non fossero necessari.
  7. In caso di riparazione non eseguibile, il contraente non risponde dei danni all’oggetto della riparazione, della violazione di obblighi contrattuali accessori e dei danni non causati all’oggetto della riparazione stesso, indipendentemente dal motivo giuridico invocato dal cliente. Il contraente è invece responsabile in caso di dolo, grave negligenza del titolare/degli organi o dei dirigenti, nonché in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, il contraente è responsabile – salvo nei casi di dolo e colpa grave del titolare/degli organi o dei dirigenti – solo per i danni tipici del contratto e ragionevolmente prevedibili.


Collaborazione e assistenza tecnica da parte del cliente in caso di riparazioni al di fuori dello stabilimento del contraente

  1. Il cliente è tenuto ad assistere il personale addetto alla riparazione durante l’esecuzione della stessa, a proprie spese.
  2. Il cliente è tenuto ad adottare le misure speciali necessarie per la protezione delle persone e delle cose nel luogo di riparazione. È inoltre tenuto a informare il responsabile della riparazione in merito alle norme di sicurezza speciali esistenti, nella misura in cui queste siano rilevanti per il personale addetto alla riparazione. Egli informa il contraente in merito alle violazioni di tali norme di sicurezza da parte del personale addetto alla riparazione. In caso di violazioni gravi, può negare l’accesso al luogo di riparazione al trasgressore, d’intesa con il responsabile della riparazione.
  3. Il cliente è tenuto a fornire assistenza tecnica a proprie spese, in particolare:
    1. Messa a disposizione del personale ausiliario necessario nel numero e per il tempo richiesti per la riparazione; il personale ausiliario è tenuto a seguire le istruzioni del responsabile della riparazione. Il contraente non si assume alcuna responsabilità per il personale ausiliario. Se il personale ausiliario ha causato un difetto o un danno seguendo le istruzioni del responsabile della riparazione, si applicano le disposizioni delle sezioni X e XI.
    2. Esecuzione di tutti i lavori di costruzione, fondazione e ponteggio, compreso l’approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari.
    3. Fornitura dei dispositivi e degli attrezzi pesanti necessari, nonché dei beni e dei materiali necessari.
    4. Fornitura di riscaldamento, illuminazione, energia elettrica, acqua, compresi i collegamenti necessari.
    5. Messa a disposizione di locali asciutti e chiudibili a chiave per riporre gli attrezzi del personale addetto alle riparazioni.
    6. Protezione del punto di riparazione e dei materiali da influenze dannose di qualsiasi tipo; pulizia del punto di riparazione.
    7. Messa a disposizione di locali di soggiorno e di lavoro adeguati e a prova di furto (con riscaldamento, illuminazione, lavabi, servizi igienici) e di pronto soccorso per il personale addetto alle riparazioni.
    8. Fornitura dei materiali e esecuzione di tutte le altre operazioni necessarie per la regolazione dell’oggetto da riparare e per l’esecuzione di una prova prevista dal contratto.
  4. L’assistenza tecnica fornita dal cliente deve garantire che la riparazione possa essere avviata immediatamente dopo l’arrivo del personale addetto alla riparazione e possa essere eseguita senza ritardi fino al collaudo da parte del cliente. Qualora siano necessari piani o istruzioni particolari da parte del contraente, questi li metterà a disposizione del cliente in tempo utile.
  5. Se il cliente non adempie ai propri obblighi, il contraente ha il diritto, ma non l’obbligo, dopo aver fissato un termine, di eseguire le azioni che spettano al cliente al posto di quest’ultimo e a sue spese. Per il resto, i diritti e le pretese legali del contraente rimangono invariati.

Termine di riparazione, ritardo nella riparazione

  1. Le informazioni relative ai tempi di riparazione si basano su stime e non sono quindi vincolanti.
  2. Il cliente può richiedere la definizione di un termine di riparazione vincolante, che deve essere indicato come tale, solo dopo che l’entità dei lavori è stata determinata con precisione.
  3. Il termine di riparazione vincolante è rispettato se, alla sua scadenza, l’oggetto della riparazione è pronto per essere ritirato dal cliente o, nel caso di una prova prevista dal contratto, per essere sottoposto a tale prova.
  4. In caso di ordini aggiuntivi e di ampliamento conferiti successivamente o di lavori di riparazione supplementari necessari, il termine di riparazione concordato viene prorogato di conseguenza.
  5. Il contraente può – fatti salvi i suoi diritti derivanti dal ritardo del committente – richiedere al committente una proroga del termine qualora il committente non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del contraente, in particolare quelli derivanti dal punto IV delle presenti Condizioni generali di riparazione e assistenza.
  6. Il contraente non è responsabile per l’impossibilità di fornire la prestazione o per ritardi nella fornitura della stessa, nella misura in cui questi siano dovuti a cause di forza maggiore o ad altri eventi non prevedibili al momento della fornitura (ad es. interruzioni dell’attività di qualsiasi tipo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ufficiali, misure ufficiali, avvisi di viaggio o mancata, errata o ritardata consegna da parte dei fornitori, pandemie, epidemie, malattie infettive, misure e disposizioni ufficiali come ad esempio ordini di quarantena) di cui il contraente non è responsabile. Se tali eventi rendono notevolmente più difficile o impossibile la prestazione del servizio da parte del contraente e l’impedimento non è solo di natura temporanea, il contraente ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di prestazione dei servizi vengono prorogati o le date di prestazione vengono posticipate per un periodo pari alla durata dell’impedimento, più un periodo di avvio adeguato. Eventuali penali contrattuali concordate vengono sospese per tale periodo.


Abnahme

  1. Il cliente è tenuto ad accettare il lavoro di riparazione non appena gli viene comunicato il completamento dello stesso e dopo che è stata effettuata una prova dell’oggetto riparato, se prevista dal contratto. Se la riparazione non risulta conforme al contratto, il contraente è tenuto a eliminare il difetto. Ciò non vale se il difetto è irrilevante per gli interessi del cliente o è dovuto a una circostanza imputabile al cliente. In caso di difetto non sostanziale, il cliente non può rifiutare l’accettazione.
  2. Se il cliente è stato invitato dal personale di assistenza a procedere al collaudo e tuttavia non lo ha effettuato in presenza del personale di assistenza, le spese aggiuntive per un nuovo viaggio finalizzato all’eliminazione dei difetti saranno a carico del cliente. Ciò non vale se il cliente è in grado di dimostrare che non era ancora tenuto al collaudo o che un collaudo immediato era per lui irragionevole.
  3. Se l’accettazione viene ritardata senza colpa del contraente, l’accettazione si considera avvenuta dopo due settimane dalla notifica del completamento della riparazione. Con l’accettazione decade la responsabilità del contraente per difetti riconoscibili, a meno che il cliente non si sia riservato il diritto di far valere un determinato difetto.

Riserva di proprietà, diritto di pegno ampliato

  1. Il contraente si riserva la proprietà di tutti gli accessori, i pezzi di ricambio e i gruppi di sostituzione utilizzati fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto di riparazione. È possibile stipulare ulteriori accordi di garanzia.
  2. Il contraente ha diritto a un diritto di pegno sull’oggetto della riparazione del cliente entrato in suo possesso in base al contratto, a causa del suo credito derivante dal contratto di riparazione. Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per crediti derivanti da lavori eseguiti in precedenza, forniture di pezzi di ricambio e altre prestazioni, nella misura in cui siano correlati all’oggetto della riparazione. Per altri crediti derivanti dal rapporto commerciale, il diritto di pegno si applica solo nella misura in cui questi siano incontestati o legalmente validi.


Ritenuta e compensazione

La compensazione del prezzo di acquisto con crediti in contropartita del committente è ammessa solo con crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.

Il committente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua controprestazione si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

Esclusione della garanzia

  1. Il contraente non è tenuto ad adempiere all’obbligo di garanzia qualora il difetto sia irrilevante per gli interessi del cliente o sia imputabile al cliente stesso. Ciò vale in particolare per i componenti forniti dal cliente.
  2. In caso di modifiche o lavori di riparazione effettuati in modo improprio dal cliente o da terzi senza il previo consenso del contraente, quest’ultimo non sarà responsabile delle conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa e per evitare danni sproporzionatamente gravi, informando immediatamente il contraente, o se il contraente, tenendo conto delle eccezioni previste dalla legge – abbia lasciato scadere senza esito un termine adeguato fissato per l’eliminazione dei difetti, il cliente ha il diritto, nell’ambito delle disposizioni di legge, di eliminare il difetto autonomamente o tramite terzi e di richiedere al contraente il rimborso delle spese necessarie.

Responsabilità del contraente, esclusione di responsabilità

  1. Se parti dell’oggetto della riparazione vengono danneggiate per colpa del contraente, quest’ultimo è tenuto, a sua discrezione, a ripararle o a fornirne di nuove a proprie spese. L’obbligo di risarcimento è limitato all’importo del prezzo di riparazione contrattuale. Per il resto si applica il punto IX.
  2. Per i danni che non sono stati causati all’oggetto della riparazione stessa, il contraente è responsabile – indipendentemente dai motivi giuridici – solo
  3. in caso di dolo,
  4. in caso di grave negligenza da parte del titolare/degli organi o dei dirigenti,
  5. in caso di lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica, alla salute,
  6. in caso di difetti che ha nascosto in modo fraudolento,
  7. nell’ambito di una garanzia,
  8. nella misura in cui sussista responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore per danni a persone o cose su oggetti di uso privato.
  9. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, il contraente è responsabile anche in caso di grave negligenza da parte di impiegati non dirigenti e in caso di negligenza lieve, in quest’ultimo caso limitatamente al danno tipico del contratto e ragionevolmente prevedibile. Sono escluse ulteriori pretese.

prescrizione

Tutti i diritti del cliente, indipendentemente dal motivo giuridico, cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Per le richieste di risarcimento danni ai sensi della sezione IV. 3 a-d e f si applicano i termini previsti dalla legge. Se il contraente esegue lavori di riparazione su un edificio e ciò causa la sua difettosità, si applicano anch’essi i termini previsti dalla legge.

  • Diritto applicabile, foro competente
  1. Per tutti i rapporti giuridici tra il contraente e il cliente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, determinante per i rapporti giuridici tra parti nazionali.
  2. Il foro competente è quello competente per la sede del contraente. Il contraente ha tuttavia il diritto di intentare un’azione legale presso la sede principale del cliente.
  3. Tutti gli accordi tra l’imprenditore e il committente devono essere messi per iscritto; la forma scritta vale anche per tutte le modifiche e/o gli accordi accessori prima o dopo la stipula del contratto. La forma scritta vale anche per l’annullamento della presente clausola di forma scritta.
  4. Il contratto rimane valido anche in caso di invalidità di singole disposizioni; la disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile all’intento economico perseguito.

Esclusione di responsabilità

I. Contenuto dell’offerta online

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